Art. 11.
(Attività di coordinamento e di vigilanza).

      1. L'autorità nazionale preposta al coordinamento delle attività di certificazione, controllo e vigilanza relativamente all'applicazione delle norme in materia di DO è il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
      2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali promuove accordi con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano per coordinare l'azione amministrativa nazionale con quella di loro competenza nel settore vitivinicolo, al fine della semplificazione amministrativa e della garanzia per i consumatori.
      3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali promuove, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, specifiche conferenze di servizi con le pubbliche amministrazioni centrali e periferiche, con particolare riferimento all'azione dell'Ispettorato centrale repressione frodi, del Corpo della guardia di finanza, del Comando

 

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carabinieri politiche agricole, del Comando carabinieri per la tutela della salute, del Corpo forestale dello Stato e dei competenti servizi delle regioni e delle province autonome, per evitare ogni forma di duplicazione dei controlli a livello aziendale.